F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 226/AA del 29/04/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CARELLA – MORIELLI – DAMONTE – US LEGINO 1910

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 781 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro CARELLA, Riccardo MORIELLI, Gerolamo DAMONTE e della società U.S. LEGINO 1910 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIETRO CARELLA, Presidente e legale rappresentante della Società US LEGINO 1910 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver consentito l'utilizzo del calciatore MORIELLI RICCARDO nella gara BRAGNO - US LEGINO 1910, del 25.08.2018, Coppa Italia del Campionato di Promozione Liguria, Stagione Sportiva 2018-19, sebbene lo stesso fosse squalificato, nonché per aver omesso di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

RICCARDO MORIELLI, calciatore della Società US LEGINO 1910 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver, malgrado fosse squalificato, partecipato nelle file della US LEGINO 1910 nella gara BRAGNO - US LEGINO 1910, del 25.08.2018, Coppa Italia del Campionato di Promozione Liguria, Stagione Sportiva 2018-19, nonché per aver omesso di sottoporsi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

GEROLAMO DAMONTE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US LEGINO 1910 all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara, BRAGNO - US LEGINO 1910, del 25.08.2018, Coppa Italia del Campionato di Promozione Liguria, Stagione Sportiva 2018-19, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, il calciatore MORIELLI RICCARDO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla sotto indicata gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva;

 

U.S. LEGINO 1910, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pietro CARELLA  in proprio e,  in qualità  di Presidente e  legale rappresentante, per conto della società U.S. LEGINO 1910, Riccardo MORIELLI e Gerolamo DAMONTE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Pietro CARELLA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Riccardo MORIELLI da scontare in Coppa, di 14 (quattordici) giorni di inibizione per il Sig. Gerolamo DAMONTE, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e per la società U.S. LEGINO 1910;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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