F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 244/AA del 16/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STAIANO – CESARANO – ASD SCAFATESE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 810 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano CESARANO, Carlo STAIANO e della società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SEBASTIANO  CESARANO,  nella  qualità  di Presidente  all’epoca  dei fatti della  Soc. A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Conforti Emanuele e Balzano Adolfo Andrea, nonché per averne consentito rispettivamente l’utilizzo nelle seguenti gare: Nuova Neugeburt - A.S.D. Scafatese Calcio 1922 del 12.2.2018; L.I.N.G. Mondo Nazione - A.S.D. Scafatese Calcio 1922 del 4.3.2018, valevoli per il campionato Allievi Provinciale e A.S.D. Scafatese Calcio 1922 – Raffaele Sergio Academy del 9.1.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno;

 

CARLO STAIANO, nella qualità di Dirigente Accompagnatore all’epoca dei fatti, della Soc. A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale in occasione della gara A.S.D. Scafatese Calcio – Raffaele Sergio Academy del 9.1.2018, valevole per il campionato Giovanissimi Salerno, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore Balzano Adolfo Andrea, consegnata al Direttore di Gara;

 

 

A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano CESARANO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922 e dal Sig. Carlo STAIANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig.

Sebastiano CESARANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo STAIANO e di 2 (due) punti di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciale, di 1 (un) punto di penalizzazione nel Campionato Giovanissimi Salerno e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SCAFATESE CALCIO 1922;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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