F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 250/AA del 29/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANTOPADRE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 613 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Domenico SANTOPADRE avente ad oggetto la seguente condotta:
DOMENICO SANTOPADRE, calciatore della A.S.D. Torrice Calcio (matr. 3.172.494) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 44 comma 1 del regolamento della L.N.D., nonché in relazione all’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per aver, nella stagione sportiva 2017-2018, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore A.S.D. Torrice Calcio per il campionato di 1^ Categoria al posto dell’allenatore abilitato Sig. Luciano Giovanni Bellardini;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico SANTOPADRE;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Domenico SANTOPADRE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.