F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 251/AA del 29/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GOMMA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 397 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ciro GOMMA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CIRO GOMMA, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico, non tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 per alcuna società, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportivo, con riferimento all’art. 44 del Regolamento della L.N.D e agli art. 34, 38 e art. 40 lett. C) e Ca) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all’epoca dei fatti e oggi rispettivamente trasfusi negli artt. 33, 37 e 39 lett. D) e Da) del predetto Regolamento, come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018), nonché con riferimento al punto 2.2 lett. e) del C.U. n. 1 del 1° luglio 2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, assunto di fatto, in assenza di regolare tesseramento, la conduzione tecnica sia della prima squadra della A.S.D. Tre Pini Matese partecipante al Campionato di Eccellenza organizzato dal Comitato Regionale Molise, dirigendo gli allenamenti infrasettimanali e le partite di campionato dalla panchina cui spesso accedeva in qualità di massaggiatore, sia della squadra partecipante al Campionato Allievi Regionali organizzato dal citato Comitato come risulta dalla relativa presenza, in veste di allenatore, nelle distinte di gara;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ciro GOMMA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ciro GOMMA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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