F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 253/AA del 29/05/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FIORENTINI – CICIOTTI – IACOVOLTA – ASD SAVIO CALCIO SRL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 481 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo FIORENTINI, Simone CICIOTTI, Marco IACOVOLTA e della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO FIORENTINI, Presidente e legale rappresentante pro tempore della Società
A.S.D. SAVIO CALCIO SRL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito, nella sua qualità, al sig. Iacovolta Marco, di svolgere le mansioni di allenatore in favore della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, categoria Giovanissimi Elite, stagione sportiva 17-18, privo di requisiti, qualifica e di tesseramento a tal titolo, essendo stato quest’ultimo tesserato dalla predetta società in qualità di Dirigente Accompagnatore, al fine di eludere la normativa di riferimento;
SIMONE CICIOTTI, allenatore tesserato per la società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito, in concerto con se stesso, al sig. Iacovolta Marco (dirigente accompagnatore A.S.D. SAVIO CALCIO SRL), di svolgere le mansioni di allenatore in occasione della Stagione Sportiva 2017-2018 in favore della società
A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, categoria Giovanissimi Elite, Stagione Sportiva 17-18, privo di requisiti, qualifica e tesseramento a tal titolo;
MARCO IACOVOLTA, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto in favore della predetta società categoria Giovanissimi Elite, Stagione Sportiva 17-18, le mansioni di allenatore privo di requisiti, qualifica e di tesseramento a tal titolo;
A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo FIORENTINI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL, Simone CICIOTTI e Marco IACOVOLTA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig.
Fiorentini PAOLO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Simone CICIOTTI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Marco IACOVOLTA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAVIO CALCIO SRL;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.