F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 258/AA del 06/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IVAN DE RIGGI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 679 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Ivan DE RIGGI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

IVAN DE RIGGI, all’epoca dei fatti allenatore di base Cod. 102358, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 3 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico.

Ciò per aver svolto, in occasione della corrente s.s. 18-19, l’attività di allenatore in favore della Soc. Dolce Vita Padulfer di Sala Consilina, categoria Juniores C5, under 19, del campionato C2 nonché contemporaneamente in favore della Soc. Passione Calcio di Lagonegro, ctg. Giovanissimi Provinciali di Calcio a 11, C.R. Basilicata, privo di tesseramento a tal titolo con entrambe le società, eludendo in tal modo la normativa di riferimento;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan DE RIGGI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Ivan DE RIGGI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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