F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 259/AA del 07/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TESTA – ASD ACADEMY LIVORNO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 478 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Riccardo TESTA e della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RICCARDO TESTA, iscritto in foglio censimento 2018/2019, quale Vice Presidente della Asd Academy Livorno Calcio, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione con funzione di rappresentanza, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, autorizzato, o comunque, omesso ogni necessaria vigilanza, sulla attività di pubblicazione di un post in data 07/07/2018 sulla pagina ufficiale facebook della società, in cui si evidenziava l’avvenuta fusione e/o incorporazione con la società As Livorno Calcio 1915 (società professionistica partecipante al campionato di Serie B), così ingenerando nei confronti dei genitori dei giovani calciatori interessati, l’errata convinzione che l’iscrizione con la stessa equivalesse al tesseramento con As Livorno Calcio 1915, il tutto ponendo in essere una evidente, quanto irregolare attività di proselitismo, provocando potenzialmente un nocumento per le altre consorelle, titolari di scuole calcio del settore giovanile, con conseguente depauperamento del numero dei giovani calciatori iscritti tra le stesse;

 

A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, per responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tesserato avvisato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Riccardo TESTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Riccardo TESTA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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