F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 260/AA del 07/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: POMO – SANTINI – SINI – COLLICELLI – ASD SESTO CALCIO 2010

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 653 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe POMO, Tommaso SANTINI, Davide SINI, Luca COLLICELLI e della società A.S.D. SESTO CALCIO 2010 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE POMO, Presidente della società A.S.D. Sesto Calcio 2010 nella stagione 2017/2018 e nella attuale, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva., in relazione agli articoli 10, comma 2, del C.G.S.; 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Tommaso Santini e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti gare: Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio 2010 del 07/04/2018, tutte valevoli per il campionato juniores;

 

TOMMASO SANTINI, all’epoca dei fatti non tesserato ,ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis , comma 5 del C.G.S., in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. ,per avere egli disputato le seguenti gare : Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio 2010 del 07/04/2018 , tutte valevoli per il campionato juniores, nelle fila della Società Asd Sesto Calcio 2010, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

DAVIDE SINI, Dirigente della Società Asd Sesto Calcio 2010 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri : Asd Sesto Calcio 2010 – Euro Calcio del 14/10/2017, Asd Sesto Calcio 2010 – Ads San Piero a Sieve del 04/11/2017, Asd Sesto Calcio 2010 - Club Sportivo del 16/12/2017, tutte valevoli per il campionato juniores, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Tommaso Santini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa ;

 

LUCA COLLICELLI, Dirigente della Società Asd Sesto Calcio 2010 e sottoscrittore , quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri: Asd Sesto Calcio 2010 – Atletica Castello del 24/03/2018 e Asd Scarperia - Asd Sesto Calcio

2010 del 07/04/2018, tutte valevoli per il campionato juniores, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Tommaso Santini, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa ;

 

A.S.D. SESTO CALCIO 2010, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe POMO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SESTO CALCIO 2010, Tommaso SANTINI, Davide SINI e Luca COLLICELLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe POMO, 3 giornata di squalifica per il Sig. Tommaso SANTINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Davide SINI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Luca COLLICELLI e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza per la società A.S.D. SESTO CALCIO 2010;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it