F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 261/AA del 07/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PRAGO – CAFARELLI – ASD LIVORNO FERRARIS

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 117 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo PRAGO e Rocco Antonio CAFARELLI e della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINCENZO PRAGO, attualmente allenatore di base, in violazione dell’all’art. 1BIS, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo in relazione all’art. 44, 1 comma , del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e in riferimento al Comunicato Ufficiale della LND n°1,stagione 2014/2015, punto 14, pubblicato il 01/07/2014, al Comunicato Ufficiale della LND n°1, stagione 2015/2016, punto 14, pubblicato il 01/07/2015 e al Comunicato Ufficiale della LND n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per avere assunto , senza alcun titolo abilitativo e qualificante, la conduzione tecnica di squadre partecipanti ai campionati di 1° e 2° categoria , fatto ulteriormente aggravato, sia dalla circostanza pervicacemente elusiva di avere ottenuto tesseramenti quali dirigente dalle diverse società al fine di poter presenziare in panchina nel corso delle gare, nonchè dalla reiterazione della medesima violazione nel corso di tre stagioni sportive consecutive , il tutto per le seguenti società e nelle meglio precisate stagioni sportive:

SS 2014/2015 per la società US Gioventù Rodallese, SS 2015/2016 per la società ASD LIVORNO FERRARIS, SS 2016/2017 per la società ASD LA VISCHESE;

 

ROCCO ANTONIO CAFARELLI, Presidente della società ASD Livorno Ferraris nella stagione 2015/2016, in violazione dell’all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo in riferimento all’ articolo 23, 1 comma, delle NOIF, ed in relazione all’art. 44, 1 comma, del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della LND n° 1, stagione 2015/2016, punto 14, pubblicato il 01/07/2015, per avere omesso di attribuire la responsabilità tecnica della prima squadra, partecipante al campionato di prima categoria piemontese ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di “ allenatore dilettante “, conferendo l’incarico e autorizzando l’esercizio dell’attività tecnica al Signor Vincenzo Prago,  soggetto privo della necessaria qualifica per la conduzione della squadra, ma comunque tesserato quale dirigente, così consentendo elusivamente allo stesso di presenziare in panchina nel corso degli incontri ufficiali per svolgere l’attività conferita, fatto consumato a partire dal Dicembre 2015;

 

A.S.D. LIVORNO FERRARIS, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.

4 comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rocco Antonio CAFARELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. LIVORNO FERRARIS e Vincenzo PRAGO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di squalifica per il Sig. Vincenzo PRAGO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Rocco Antonio CAFARELLI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LIVORNO FERRARIS;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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