F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 262/AA del 07/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GHEZZI – GIUFFRIDA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 861 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto GHEZZI e Roberto GIUFFRIDA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Roberto GHEZZI, Presidente Società A.C. SORBOLO, per la violazione dell’art. 1bis comma 1 del C.G.S. in relazione con l’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., per aver affidato la conduzione tecnica “allenatore” della Squadra Allievi Provinciale, per il periodo della prima fase del Campionato e sino a dicembre 2018, al Signor GIUFFRIDA Roberto, tesserato per la Società, ma sprovvisto di abilitazione, così come previsto dall’art. 39 del Regolamento del S.T.F. e art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, venendo anche inserito, come allenatore, nelle distinte delle seguenti gare: ARSENAL-SORBOLO del 16.9.2018; SORBOLO-PICARDO del 23.9.2018; SORBOLO-CARIGNANO del 7.10.2018; SORBOLO MONTANARA del 21.10.2018; SAN DONNINO-SORBOLO del 28.10.2018; CASALESE-SORBOLO del 18.4.2018; SORBOLO-SALSOMAGGIORE TERME del 25.42018 e SALA BAGANZA-SORBOLO del 2.12.2018;

 

Roberto GIUFFRIDA, tesserato per l’A.C. SORBOLO, per la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e del C.G.S. in relazione all’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni allenatore della Squadra Allievi Provinciali, per il periodo della prima parte del Campionato e fino a dicembre 2018, sprovvisto dell’abilitazione prevista dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico Federale e art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, venendo anche inserito, come allenatore, nelle distinte delle seguenti gare: ARSENAL-SORBOLO del 16.9.2018;  SORBOLO-PICARDO  del  23.9.2018;  SORBOLO-CARIGNANO  del 7.10.2018; SORBOLO MONTANARA del 21.10.2018; SAN DONNINO- SORBOLO del 28.10.2018; CASALESE-SORBOLO del 18.4.2018; SORBOLO- SALSOMAGGIORE TERME del 25.42018 e SALA BAGANZA-SORBOLO del 2.12.2018;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto GHEZZI e Roberto GIUFFRIDA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GHEZZI e 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Roberto GIUFFRIDA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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