F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 10/AA del 04/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAMISA – SEMERANO – STABILE – ASD OSTUNI 1945

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 718 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco CALÒ,  Gabriele  CAMISA,  Pierangelo  SEMERANO,  Andrea  STABILE  e  della  società A.S.D. OSTUNI 1945 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO CALÒ, all’epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. Ostuni 1945, in violazione degli artt. 1 bis, comma, e 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e

39 comma 2, delle NOIF per aver certificato, con la sottoscrizione delle liste di trasferimento dei calciatori Burdo Carlo, Camisa Gabriele e Stabile Andrea, l’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul modulo di tesseramento, nonostante essere lo stesso consapevole che le stesse erano state falsamente apposte dal sig. Semerano Pierangelo;

 

GABRIELE CAMISA, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al sig. Semerano Pierangelo, Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, di porre la propria firma apocrifa sul modulo di tesseramento a favore società A.S.D. Ostuni 1945;

 

PIERANGELO SEMERANO, all’epoca dei fatti Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, in violazione dell’art. 1 bis, comma, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere posto in maniera apocrifa la firma dei sig.ri Burdo Carlo, Camisa Gabriele e Stabile Andrea, sui moduli di tesseramento al fine di provvedere al tesseramento degli stessi per la medesima società;

 

ANDREA STABILE, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere consentito al sig. Semerano Pierangelo, Segretario con potere di firma della società A.S.D. Ostuni 1945, di porre la propria firma apocrifa sul modulo di tesseramento a favore società A.S.D. Ostuni 1945;

 

A.S.D. OSTUNI 1945,  per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente ed al proprio Segretario;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco CALÒ in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società

A.S.D. OSTUNI 1945, Gabriele CAMISA, Pierangelo SEMERANO e Andrea STABILE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. MARCO CALÒ, di 4 (quattro) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Gabriele CAMISA, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pierangelo SEMERANO, di 4 (quattro) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Andrea STABILE e di € 1000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. OSTUNI 1945;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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