F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 115/AA del 24/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: VENEZIANO – PADOVANO – MARIGLIANO – ASD IEF SPORTING CLUB

 

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1549 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato VENEZIANO, Luigi PADOVANO, Giuseppe MARIGLIANO, e della società A.S.D. IEF SPORTING CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DONATO VENEZIANO, Presidente della società A.S.D. IEF SPORTING CLUB all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Giuseppe MARIGLIANO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare C.s.i. Angri 1983 Asd – Asd Ief Sporting Club del 17.12.18 e Asd Ief Sporting Club – Asd Effe 2G S.c. del 27.12.18 (Giovanissimi Under 15 Provinciale Salerno);

 

LUIGI PADOVANO, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. IEF SPORTING CLUB all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. IEF SPORTING CLUB, all’epoca dei fatti in occasione dell’incontro C.s.i. Angri 1983 Asd – Asd Ief Sporting Club del 17.12.18 (Giovanissimi Under 15 Provinciale Salerno) in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore, Giuseppe MARIGLIANO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

GIUSEPPE MARIGLIANO, calciatore della società A.S.D. IEF SPORTING CLUB, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 4, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 32, commi 2 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva attualmente vigente, anche in relazione all’art. 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare C.s.i. Angri 1983 Asd – Asd Ief Sporting Club del 17.12.18 e Asd Ief Sporting Club – Asd Effe 2G S.c. del 27.12.18 (Giovanissimi Under 15 Provinciale Salerno) di Salerno, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. IEF SPORTING CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Donato VENEZIANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per

conto   della   società   A.S.D.   IEF   SPORTING   CLUB,   Luigi   PADOVANO   e   Giuseppe MARIGLIANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Donato VENEZIANO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi PADOVANO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il sig. Giuseppe MARIGLIANO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. IEF SPORTING CLUB;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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