F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 118/AA del 25/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: SIMONETTI – ASD LODIGIANI CALCIO 1972

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 165 pfi 19-20 adottato nei confronti del Sig. Andrea SIMONETTI e della società ASD LODIGIANI CALCIO 1972, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA SIMONETTI, Presidente della Soc. Lodigiani Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art.4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto

10.2 C.U. n.1 SGS del 2/7/2019, per aver consentito e, comunque, non impedito che, nei giorni 1,3,4 e 5 luglio corrente, venissero organizzati, presso il Centro Sportivo “La Borghesiana”, raduni di giovani calciatori (cd. OPEN DAY), da parte della stessa società, in assenza delle prescritte comunicazioni da inviare al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

 

ASD LODIGIANI CALCIO 1972, ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società, alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SIMONETTI in proprio e nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

 

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Andrea SIMONETTI e di € 150,00 (centocinquanta/00) per la società ASD LODIGIANI CALCIO 1972 ;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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