F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 120/AA del 29/10/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PINNA – VIOLA – LICCARDI – CAMEDDA – ASD CALCIO CAPOTERRA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1317 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide PINNA, Fabio VIOLA, Francesco LICCARDI, Simone CAMEDDA, e della società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DAVIDE PINNA, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu – Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei confronti della squadra del Cus Cagliari, militante anch’essa nel Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

 

FABIO VIOLA, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu – Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei confronti della squadra del Cus Cagliari, militante anch’essa nel Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

 

FRANCESCO LICCARDI, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu - Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei confronti della squadra del Cus Cagliari, militante anch’essa nel Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

 

SIMONE CAMEDDA, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu - Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei  confronti  della  squadra  del  Cus  Cagliari,  militante  anch’essa  nel  Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

 

A.S.D. CALCIO CAPOTERRA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, signori Davide Pinna, Fabio Viola, Francesco Liccardi e Simone Camedda;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del previgente Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea VERGARI, nella  qualità  di  legale rappresentante, per conto  della  società  A.S.D.  CALCIO  CAPOTERRA,  Davide  PINNA, Fabio VIOLA, Francesco LICCARDI, Simone CAMEDDA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il sig. Davide PINNA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Fabio VIOLA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco LICCARDI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone CAMEDDA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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