F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 16/AA del 10/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIZZICARA – LANDI – ASD SALERNITANA FEMMINILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 990 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico PIZZICARA, Serena LANDI e della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO PIZZICARA, Presidente della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice CAPPETTA NOEMI e di sottoporla agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarla di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costei nella gara, valevole per il campionato 2017-2018 Juniores Femminile calcio a 5, A.s.d. Salernitana Femminile-

A.s.d. Pol. Grivan Group Magnagraecia del 12.3.2018;

 

SERENA LANDI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE in occasione della gara, valevole per il campionato 2017-2018 Juniores Femminile calcio a 5, A.s.d. Salernitana Femminile - A.s.d. Pol. Grivan Group Magnagraecia del 12.3.2018, in cui è stata impiegata in posizione irregolare, in quanto non tesserata, la calciatrice CAPPETTA NOEMI;

 

A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico PIZZICARA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE e Serena LANDI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico PIZZICARA, 2 (due) mesi di inibizione per la Sig.ra Serena LANDI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda e di 1 punto di penalizzazione nel Campionato Juniores Femminile di Calcio a 5 per la società A.S.D. SALERNITANA FEMMINILE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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