F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/AA del 29/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PAVIA-MARTINI-USD ARNARA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco MARTINI, Fausto PAVIA, e della società U.S.D. ARNARA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO MARTINI, all’epoca dei fatti soggetto tesserato come calciatore della società U.S.D. ARNARA, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico e 44 Regolamento L.N.D. perché, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, quanto, nel corso della stagione sportiva 2018/2019, ha ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria (C.R. Lazio/Gir. L) (allo stesso, invero, è stata di fatto demandata la direzione tecnica della squadra nel corso delle gare di campionato) nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Seconda Categoria;

 

FAUSTO PAVIA, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società U.S.D. ARNARA, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico e 44 Regolamento L.N.D., per aver consentito o comunque non impedito che nel corso, sia, della stagione sportiva 2017/2018, sia, della stagione sportiva 2018/2019 il Sig. Marco MARTINI tesserato per la Società come calciatore, avesse a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Seconda Categoria (CR. Lazio/Gir. L) (allo stesso, invero, è stata di fatto demandata la direzione tecnica della squadra nel corso delle gare di campionato), nonostante costui fosse, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Seconda Categoria;

 

U.S.D. ARNARA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati nello loro rispettive qualità;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco MARTINI e Fausto PAVIA, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S.D. ARNARA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di quattro mesi di squalifica per il Sig. Marco MARTINI da scontare alla ripresa della stagione agonistico/sportiva 2019/2020, due mesi di inibizione per il Sig. Fausto PAVIA e € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. ARNARA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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