F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 35/AA del 29/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: A. CATANA-F. ALESSANDRI-B.ALESSANDRI-SSDARL ERETUM MONTEROTONDO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 897 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio CATANA, Francesco ALESSANDRI, Bernardino ALESSANDRI e della società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSIO CATANA, all’epoca dei fatti soggetto tesserato come Dirigente della società Eretum Monterotondo C., in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 (più precisamente a far tempo dal mese di gennaio 2018 dopo l’intervenuto esonero del precedente allenatore), ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della squadra “Giovanissimi Regionali” partecipante al relativo campionato di categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvedeva a far svolgere gli allenamenti, a curare l’addestramento e la formazione tecnica dei calciatori, nonché, a dirigere la squadra nel corso delle gare di campionato), nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima la qualifica di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitato alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante alla categoria “Giovanissimi Regionali”;

 

FRANCESCO ALESSANDRI, all’epoca dei fatti Dirigente della società SSDARL Eretum Monterotondo C., in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/LND del 5.7.2017 per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 (più precisamente a far tempo dal mese di gennaio 2018 dopo l’intervenuto esonero del precedente allenatore) nella propria qualità al tempo di Direttore Sportivo della Società deciso, di concerto e in accordo con il Presidente e con il Responsabile del settore giovanile della Società, di affidare la conduzione tecnica della squadra “Giovanissimi Regionali” partecipante al relativo campionato di categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. al Sig. Alessio CATANA, benché, questi fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima la qualifica di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitato alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante alla categoria “Giovanissimi Regionali”;

 

BERNARDINO ALESSANDRI, all’epoca dei fatti Presidente della società SSDARL Eretum Monterotondo C., in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver, nel corso della stagione sportiva 2017/2018 (più precisamente a far tempo dal mese di gennaio 2018 dopo l’intervenuto esonero del precedente allenatore) deciso, di concerto e in accordo con il Direttore Sportivo e il Responsabile del settore giovanile della Società, di affidare la conduzione tecnica della squadra “Giovanissimi Regionali” partecipante al relativo campionato di categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. al Sig. Alessio CATANA, benché, questi fosse sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima la qualifica di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitato alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante alla categoria “Giovanissimi Regionali”;

 

SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C., per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati nello loro rispettive qualità;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alessio CATANA, e Francesco ALESSANDRI e Bernardino ALESSANDRI, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di quattro mesi di inibizione da scontarsi all’atto di nuovo e futuro tesseramento per il Sig. Alessio CATANA, quaranta giorni di inibizione per il Sig. Francesco ALESSANDRI, due mesi di inibizione per il Sig. Bernardino ALESSANDRI e € 400,00 di ammenda per la società SSDARL ERETUM MONTEROTONDO C.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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