F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 36/AA del 29/07/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANDI-PETRELLA-CASARELLI-TOR DE CENCI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 898 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro CANDI, Andrea PETRELLA, Aldo CASARELLI e della società A.S.D. TOR DE CENCI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIETRO CANDI, all’epoca dei fatti soggetto tesserato come Dirigente della società

A.S.D. Tor De Cenci, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver: i) nel corso della stagione sportiva 2017/2018, più precisamente fino al mese di dicembre 2017 - ovverosia - fino al momento della sopravvenuta risoluzione per quella stagione sportiva del proprio tesseramento in essere con la Società, coadiuvato l’allenatore della prima squadra (Sig. Silvano Strinati) partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. nella conduzione tecnica della stessa (dirigendo, in talune occasioni e in assenza dello Strinati, la squadra durante le gare di campionato) nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria; ii) nel corso della stagione sportiva 2018/2019, ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvede a dirigere la squadra nel corso delle gare di campionato) nonostante risulti essere sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria;

 

ANDREA PETRELLA,  all’epoca dei fatti soggetto tesserato  come Dirigente accompagnatore della società A.S.D. Tor De Cenci, in violazione dell’art. 1  bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/L.N.D. del 5.7.2017, per aver nel corso della stagione sportiva 2017/2018, più precisamente a far tempo dal mese di dicembre 2017 e fino al termine di quella stagione sportiva, ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvedeva a dirigere la squadra nel corso di talune gare di campionato) nonostante fosse sprovvisto, però, della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria;

 

ALDO CASARELLI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Tor De Cenci, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizi Sportiva con riferimento agli artt. 23 e 38 N.O.I.F., 17 comma 2 del Regolamento Settore Tecnico, 44 Regolamento L.N.D. e a quanto previsto e stabilito nel C.U. n.1/LND del 5.7.2017, per aver consentito o comunque non impedito che: A) nel corso della stagione sportiva 2017/2018: i) il Sig. Pietro Candi all’epoca tesserato per la Società quale Dirigente, fino al mese di novembre 2017 - ovverosia - fino al momento della sopravvenuta risoluzione per quella stagione sportiva del proprio tesseramento in essere con la Società, avesse a coadiuvare l’allenatore della prima squadra (Sig. Silvano Strinati tecnico abilitato regolarmente tesserato con la Società per la s.s. 2017/2018 che ebbe a risolvere anticipatamente il proprio rapporto con quest’ultima nel mese di dicembre 2017),  partecipante  al  campionato  di  Prima  Categoria  organizzato  dalla  F.I.G.C. L.N.D. nella conduzione tecnica della stessa (in talune occasioni e in assenza dello Strinati dirigendo egli stesso in prima persona la squadra durante le gare di campionato), nonostante costui fosse, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito prima lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria; ii) il Sig. Andrea PETRELLA all’epoca tesserato per la Società come Dirigente accompagnatore, a far tempo dal mese di dicembre 2017 e fino al termine di quella stagione sportiva, avesse a ricoprire e svolgere fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvedeva a dirigere la squadra nel corso di talune gare di campionato), nonostante costui fosse, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria; B) nel corso della stagione sportiva 2018/2019 il Sig. Pietro Candi, tesserato per la Società come Dirigente, abbia ricoperto e svolto fattivamente il ruolo di tecnico (allenatore) della prima squadra partecipante al campionato di Prima Categoria organizzato dalla F.I.G.C. L.N.D. (lo stesso, infatti, provvede a dirigere la squadra nel corso delle gare di campionato), nonostante costui sia, però, sprovvisto della necessaria abilitazione rilasciata da parte del Settore Tecnico per non aver mai conseguito lo speciale titolo abilitativo di “Allenatore Dilettante” indispensabile per poter essere abilitati alla conduzione tecnica di una squadra iscritta e partecipante al campionato di Prima Categoria;

 

A.S.D. TOR DE CENCI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le condotte ascritte agli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Pietro CANDI, Andrea PETRELLA e Aldo CASARELLI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. TOR DE CENCI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di sei mesi di inibizione per il Sig. Pietro CANDI, quattro mesi di inibizione per il Sig. Andrea PETRELLA, due mesi di inibizione per il Sig. Aldo CASARELLI e € 400,00 di ammenda per la società A A.S.D. TOR DE CENCI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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