F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 41/AA del 02/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORDATORE-ASD HERACLES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 960 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Corrado CORDATORE e della società A.S.D. HERACLES, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CORRADO CORDATORE, all’epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante della A.S.D. HERACLES, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento all’art. 33 e 35 del Regolamento del Settore Tecnico per avere consentito o comunque non impedito che, nella stagione sportiva 2018/2019, il Sig. Michele Treglia, in costanza sospensione volontaria dall’Albo del Settore Tecnico e in assenza di regolare tesseramento, svolgesse attività tecnica in favore della A.S.D. HERACLES;

 

A.S.D. HERACLES, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascritta al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Corrado CORDATORE in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. HERACLES;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Corrado CORDATORE e € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. HERACLES;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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