F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 47/AA del 08/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: AMENDOLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1046 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Claudio AMENDOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
CLAUDIO AMENDOLA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Scafatese Calcio 1922, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30, comma 1 e 4, dello Statuto F.I.G.C., per aver presentato, eludendo il vincolo di giustizia, al Giudice di Pace di Torre Annunziata un ricorso per Decreto Ingiuntivo nei confronti della società F.C.D. Rossoblù Potenza e ciò in assenza di formale autorizzazione da parte del Consiglio Federale della F.I.G.C.;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio AMENDOLA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di tre mesi e quindici giorni di squalifica per il Sig. Claudio AMENDOLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.