F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 48/AA del 08/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRO-ASD RECALE 2002

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1435 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Franco FERRO e della società A.S.D. RECALE 2002, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

FRANCO FERRO, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società A.S.D. RECALE 2002, in violazione degli artt. 1 bis, comma1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Carlo Bernardo e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo di costui nelle gare, valevoli per il campionato 2018-2019 di calcio a 5-Serie C2, Asd Cicciano-Asd Recale 2002 del 7.12.2018 e Asd Recale 2002- Asd Olympique Sinope C5 del 19.1.2019;

 

A.S.D. RECALE 2002, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco FERRO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RECALE 2002;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Franco FERRO e di € 300,00 di ammenda e due punti di penalizzazione per la società

A.S.D. RECALE 2002;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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