F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 49/AA del 08/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RUOCCO-GRIMALDI-ASD POMPEIANA 1929

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto RUOCCO, Francesco GRIMALDI e della società A.S.D. POMPEIANA 1929, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ALBERTO RUOCCO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società Asd Pompeiana 1929, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società Asd Pompeiana 1929 in occasione dell’incontro Asd Pompeiana 1929/Football S. Agnello del 04/12/2017 valida per il Campionato Juniores Regionale Girone G, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ammendola Mirko, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

FRANCESCO GRIMALDI, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Pompeiana 1929, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere ai regolari tesseramenti del calciatore Mirko Ammendola e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Asd Pompeiana 1929/Football S. Agnello del 04/12/2017 valida per il Juniores Regionale Girone G;

 

A.S.D. POMPEIANA 1929, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta ai soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto RUOCCO e Francesco GRIMALDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POMPEIANA 1929;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi di inibizione per il Sig. Alberto RUOCCO, due mesi di inibizione per il Sig. Francesco GRIMALDI e di € 200,00 di ammenda e un punto di penalizzazione per la società  A.S.D. POMPEIANA 1929;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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