F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 68/AA del 29/08/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TODERASCU – VIRTUS MERCADANTE SSD ARL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1028 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Radu TODERASCU e della società VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RADU TODERASCU, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per aver all’atto  della richiesta di tesseramento con la Virtus Mercadante SSD ARL, dichiarato di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione Moldava;

 

VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Radu TODERASCU, e dal Sig. Benito RUSSO in qualità di Presidente per conto della società VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Radu TODERASCU e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società VIRTUS MERCADANTE S.S.D. A.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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