F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 85/AA del 30/09/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: Vinicio NUCCIARELLI – Alessio DI CARLO – F.C.D.

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1048 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Vinicio NUCCIARELLI, Alessio DI CARLO e della società F.C.D. LA QUERCE 2009, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VINICIO NUCCIARELLI, presidente della società F.C.D. LA QUERCE 2009 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 44 del Regolamento L.N.D., per aver consentito e comunque non impedito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società F.C.D. LA QUERCE 2009, partecipante al campionato di Seconda Categoria Regione Toscana stagione sportiva 2018/2019, al sig. DI CARLO Alessio soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

ALESSIO DI CARLO, in violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 39 lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art.44 del Regolamento L.N.D., per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società F.C.D. LA QUERCE 2009, partecipante al campionato di Seconda Categoria Regione Toscana stagione sportiva 2018/2019, non essendo abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o nei Ruoli del Settore Tecnico;

F.C.D. LA QUERCE 2009, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte ai soggetti avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vinicio NUCCIARELLI in proprio e, in qualità di presidente e  legale rappresentante, per conto della società F.C.D. LA QUERCE 2009 e dal sig. Alessio DI CARLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Vinicio NUCCIARELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI CARLO e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società F.C.D. LA QUERCE 2009;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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