F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 263/AA del 10/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GABELLINI – ASD ACCADEMIA GRANATA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 745 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Lorenzo GABELLINI e della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E. avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORENZO GABELLINI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Accademia Granata L.E., in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai C.U. n. 1 e n. 2 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2018- 2019, nonché al C.U. n. 21 del 28.9.2018 della Delegazione Prov.le di Pesaro, per aver partecipato ad un torneo di calcio giovanile non autorizzato, svoltosi a Senigallia in data 30/9/2018, in un periodo della stagione interdetto e non consentito dalla FIGC-SGS, per il concomitante svolgimento  di attività federale nonché per aver utilizzato il titolo di “scuola calcio” in un periodo (agosto-settembre 2018), in cui la stessa società non aveva ricevuto il riconoscimento federale del titolo di “scuola calcio”, intervenuto soltanto nel mese di gennaio 2019, giusto C.U. n.118 del 18.1.2019;

 

A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo GABELLINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lorenzo GABELLINI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D.

ACCADEMIA GRANATA L.E.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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