F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 264/AA del 12/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALBANESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 696 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Gesualdo ALBANESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GESUALDO ALBANESE, allenatore professionista di prima categoria, per rispondere:

a) della violazione a di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S, con riferimento all’art. 37 del vigente Regolamento del Settore Tecnico e in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, durante lo svolgimento dell’attività tecnica a favore della squadra della S.C.

C.S.P.R. 94 di categoria Pulcini spesso utilizzato un frasario scurrile, persino blasfemo, e adottato comportamenti affatto consoni al ruolo rivestito, offendendo e simulando di percuotere giovani calciatori tesserati, nonché per avere, il 10 ottobre 2018, durante una seduta di allenamento della menzionata squadra nel campo di Caulonia, colpito sui glutei il giovane Benedetto Di Salvo;

b) della violazione di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S, con riferimento agli artt. 36 e 38 delle NOIF nonché agli artt. 17, comma 4, e 33 e 37 del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere svolto, in assenza di tesseramento, l’attività di allenatore, nella stagione sportiva 2018/2019, come pure nella precedente, della squadra della S.C. C.S.P.R. 94 partecipante ad attività di categoria Pulcini e per avere omesso il pagamento delle quote annuali di iscrizione all’Albo del Settore Tecnico;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gesualdo ALBANESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Gesualdo ALBANESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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