F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 265/AA del 12/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIAVONI – MARANGONI – PSG CONCORDIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 468 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco GIAVONI e Renato MARANGONI e della società P.G.S. CONCORDIA avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO GIAVONI, all'epoca dei fatti ed anche nella stagione sportiva 2018 – 2019 Presidente della Società P.G.S. Concordia, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018 e all'art. 47, comma 1, N.O.I.F., per aver nel mese di maggio e giugno 2018 effettuato opera di proselitismo nei confronti del Sig. Marangoni Renato, tesserato con la Società SSD A RL CRAZY F.C. con la qualifica di “allenatore iscritto albo”, ed aver concluso l'accordo con detto Allenatore nel mese di giugno 2018, sebbene lo stesso fosse ancora tesserato con la Società SSD A RL CRAZY F.C.;

 

 

RENATO MARANGONI, all'epoca dei fatti tesserato con la Società SSD A RL CRAZY F.C. con la qualifica di “allenatore iscritto albo” mentre nella stagione sportiva 2018 - 2019 è tesserato con la Società P.G.S. Concordia sempre con la qualifica di “allenatore iscritto albo”, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale – Settore Giovanile e Scolastico - n. 1 della stagione sportiva 2017 – 2018 e all'art. 47, comma 1, N.O.I.F. per aver avuto contatti con il Sig. Giavoni Marco, Presidente della Società P.G.S. Concordia, nel mese di maggio 2018 ed aver concluso l'accordo con detta Società nel mese di giugno 2018, sebbene fosse ancora vincolato con la Società SSD A RL CRAZY F.C.;

 

P.G.S. CONCORDIA, per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il soggetto avvisato Sig. GIAVONI MARCO;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco GIAVONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società P.G.S. CONCORDIA e dal Sig. Renato MARANGONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Marco GIAVONI, 20 giorni di squalifica per il Sig. Renato MARANGONI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società P.G.S. CONCORDIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 SEXIES del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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