F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 266/AA del 17/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TOZZI – ASD VITERBO SC

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 614 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Paolo TOZZI e della società A.S.D. VITERBO SC (Oggi A.S.D. Viterbo Football Club SC) avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO TOZZI, Presidente della A.S.D. Viterbo SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC), in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 40, comma 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e 38, comma 4 delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Massimiliano Capocecera - allenatore di base non tesserato e iscritto nei ruoli tecnici, (codice 131.132) e calciatore tesserato con la SS USD Castel Giorgio - di svolgere nella stagione sportiva attività in favore della ASD Viterbo SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC) società per la quale non era tesserato;

 

A.S.D. VITERBO SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC), per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i Sig.ri Paolo Tozzi e Massimiliano Capocecera al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo TOZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VITERBO SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC);

 

vista  l’informazione  trasmessa  alla  Procura  Generale  dello  Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo TOZZI e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. VITERBO SC (Oggi ASD Viterbo Football Club SC);

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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