F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2018-2019 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 267/AA del 17/06/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PULLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 610 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Luigi PULLO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI PULLO, all’epoca dei fatti, tesserato quale allenatore responsabile della prima squadra della A.S.D. A.C. Castro dei Volsci, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento agli artt. 38 e 40 lett. E) e Ea) del Regolamento del Settore Tecnico (vigenti all’epoca dei fatti e oggi trasfusi negli att. 37 e 39 lett. F) e Fc) come da C.U. FIGC n. 69 del 13 giugno 2018) per avere assunto solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. A.C. Castro dei Volsci, partecipante al Campionato di Prima Categoria organizzato dal Comitato Regionale Lazio, consentendo che, in sua vece, le funzioni di allenatore responsabile fossero, di fatto, esercitate dal sig. Fabio Caracci, dirigente tesserato privo della necessaria abilitazione federale per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, mentre, invece, era di fatto impegnato quale allenatore della Juniores Regionali della A.S.D. A.C. Castro dei Volsci, squadra sprovvista di un tecnico formalmente tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi PULLO;

 

vista  l’informazione  trasmessa  alla  Procura  Generale  dello  Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di squalifica per il Sig. Luigi PULLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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