F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 126/AA del 04/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MICHELI – VINAZZANI – SPEZIA CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 872 pf 18-19 adottato nei confronti  dei  Sig.ri  Luigi MICHELI, Claudio VINAZZANI e della società SPEZIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

LUIGI MICHELI, Responsabile amministrazione e finanza della società Spezia Calcio S.r.l. dal novembre 2013 al 29.01.2016, e dal 29.01.2016 Amministratore delegato e legale rappresentante della società Spezia Calcio S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro al paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l'obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all'esercizio dell’attività calcistica nell'ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive; e a tal fine, nel predetto paese di origine dei giovani calciatori, si procurava l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto d’ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentava falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale;

 

Claudio VINAZZANI, dapprima osservatore e poi Responsabile del settore giovanile della società Spezia Calcio S.r.l. sino al termine della s.s. 2017/2018, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver commesso atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato di minori di nazionalità nigeriana, producendo presso il Consolato italiano della Nigeria richieste di visto di ingresso temporaneo apparentemente per allenamenti e attività sportive non a scopo di lucro, con l’espresso impegno, poi violato, di assicurare il rientro al paese di origine entro i termini previsti dal medesimo visto di ingresso, con l'obiettivo di dissimulare il reale motivo di ingresso, costituito dal garantirsi a titolo definitivo la permanenza dei minori sul territorio dello Stato per adibirli stabilmente all'esercizio dell’attività calcistica nell'ottica del loro tesseramento e della successiva cessione dei diritti relativi alle prestazioni sportive; e a tal fine, nel predetto paese di origine dei giovani calciatori, si procurava l’autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale per ottenere il visto d’ingresso temporaneo nel territorio nazionale con un accompagnatore e, successivamente, rappresentava falsamente che i medesimi minori non erano accompagnati, al fine di ottenere il permesso di soggiorno e la nomina di tutori legali dei minori sul territorio nazionale;

 

SPEZIA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luigi MICHELI, Claudio VINAZZANI e dal procuratore per conto della società SPEZIA CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione e € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il sig. Claudio VINAZZANI, di 8 (otto) mesi di inibizione e € 14.000,00 (quattordicimila/00) di ammenda per il Sig. Luigi MICHELI, e di € 60.000,00 (sessantamila/00) di ammenda per la società SPEZIA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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