F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 127/AA del 04/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SALVINI – ASD PIAZZA TEVERE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 974 pfi 18-19 adottato nei confronti del Sig. Stefano SALVINI e della società ASD PIAZZA TEVERE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO SALVINI, allenatore di base, matricola n°129.131 all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1, 33, comma 1 e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, e in riferimento all’articolo 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2018/2019:

 

-svolto attività tecnica a favore della società Asd Football Rieti 1936, seppur non tesserato con la stessa e, comunque, già in costanza di tesseramento con la consorella Asd Piazza Tevere;

 

-contravvenuto all’obbligo che fa divieto al tecnico abilitato, nel corso della medesima stagione sportiva, di svolgere attività per più di una società, avendo svolto nella stagione 2018/2019 attività tecnica per le società Asd Piazza Tevere ( con formale vincolo di tesseramento ), e Asd Football Rieti 1936;

 

ASD PIAZZA TEVERE, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva federalmente il tesserato avvisato al momento della consumazione delle ascritte violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva previgente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano SALVINI e dal Sig. Cristian SCOSSA nella qualità di legale rappresentante per conto della ASD PIAZZA TEVERE ;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il sig. Stefano SALVINI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD PIAZZA TEVERE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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