F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 128/AA del 04/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: DE BERNARDI – ASD ORATORIO SAN FILIPPO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1197 pfi 18/19 adottato nei confronti del sig. Diego Francesco DE BERNARDI e della società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

Diego Francesco DE BERNARDI, tesserato per la società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO in qualità di Tecnico prima squadra all’epoca dei fatti, in violazione dell’obbligo di osservanza delle norme federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art.37 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver inviato in data 31 marzo 2019 alle ore 17.22 al Sig. Diego Carrara, Presidente della Sezione AIA di Busto Arsizio, mediante applicazione di messaggistica istantanea, un messaggio di testo del seguente tenore “Grazie Carrara. Ennesimo arbitro di merda di Busto” in relazione al Direttore della gara Robur Legnano- Oratorio San Filippo svoltasi in data 31.03.2019 valevole per la 12° giornata di ritorno del Girone A campionato di terza categoria Delegazione di Legnano della L.N.D.

 

A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio tesserato Diego Francesco DE BERNARDI;

 

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Diego Francesco DE BERNARDI e dal Sig. Filippo ASPESI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di squalifica per il Sig. Diego Francesco DE BERNARDI e di € 140,00 (centoquaranta/00) di ammenda per la società A.S.D. ORATORIO SAN FILIPPO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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