F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 130/AA del 04/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZANI-PULINA-SERRA-PGS PLOAGHE 1994

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1372 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.riFilippo ZANI, Gavino PULINA e Giovanni SERRA e della società PGS PLOAGHE 1994 avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FILIPPO ZANI, allenatore tesserato per la società P.G.S. Ploaghe 1994 nella stagione sportiva 2018/19, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 37 e all’art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere acconsentito che il signor Gavino Pulina, allenatore dilettante di terza categoria tesserato in qualità di dirigente per la società, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della prima squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria della Sardegna, nel corso di parte della stagione sportiva 2018/19 e più precisamente dalla gara Ploaghe / Montealma del 18.11.2018 fino alla fine del Campionato, pur non essendo costui tesserato per la società in qualità di tecnico e privo comunque di specifica abilitazione;

 

 

GAVINO PULINA, allenatore dilettante di terza categoria tesserato in qualità di dirigente della società P.G.S. Ploaghe 1994, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., all’art. 37 e all’art. 39 lettera E del Regolamento del Settore Tecnico per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per aver svolto di fatto l’attività di allenatore della squadra della società P.G.S. Ploaghe 1994, militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria della Sardegna, nel corso di parte della stagione sportiva 2018/19 e più precisamente dalla gara Ploaghe / Montealma del 18.11.2018 fino alla fine del Campionato, pur non essendo tesserato per tale società in qualità di allenatore e privo comunque di specifica abilitazione; in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per essersi tesserato in qualità di dirigente della società P.G.S. Ploaghe 1994 senza avere presentato domanda di sospensione dall’Albo; in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 17, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per non aver provveduto al versamento delle quote dovute per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico;

 

GIOVANNI SERRA, Presidente della società P.G.S. Ploaghe 1994 all’epoca dei fatti, e per tale ragione legato da rapporto di immedesimazione organica con detta società, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F. e all’art. 44 del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva nonché di osservanza delle norme e degli atti federali, e in particolare per avere la società da lui rappresentata consentito che il signor Gavino Pulina, allenatore dilettante di terza categoria tesserato per la società in qualità di dirigente, svolgesse di fatto il ruolo di tecnico della squadra militante nel Campionato Regionale di Seconda Categoria della Sardegna, pur senza specifica abilitazione, nel corso di parte della stagione sportiva 2018/19 e più precisamente dalla gara Ploaghe / Montealma del 18.11.2018 fino alla fine del Campionato, al posto del signor Filippo Zani, formalmente tesserato per la società in qualità di allenatore;

 

P.G.S. PLOAGHE 1994, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal presidente Giovanni Serra, e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai signori Gavino Pulina e Filippo Zani;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Filippo ZANI, Gavino PULINA, Giovanni SERRA, in proprio e nella qualità per conto della società P.G.S. PLOAGHE 1994;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per  il sig. Filippo ZANI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Gavino PULINA, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SERRA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società P.G.S. PLOAGHE 1994;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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