F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 132/AA del 06/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: APRILE – ASD CAMPUS EUR

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 172 pfi 19-20 adottato nei confronti del Sig. Daniele APRILE e della società ASD CAMPUS EUR, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANIELE APRILE, Presidente e rappresentante legale della società ASD CAMPUS EUR all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto statuito nella Sez. 10. del C.U. n.1 S.G.S. F.I.G.C. S/S 19/20 del 02/07/19, per aver organizzato per conto della società ASD CAMPUS EUR, raduni per giovani calciatori (nati tra il 2008 ed il 2014), nel mese di giugno 2019, senza aver provveduto a darne formale, preventiva e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio, territorialmente competente;

 

ASD CAMPUS EUR, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele APRILE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della ASD CAMPUS EUR;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 7 (sette) giorni di inibizione per il Sig. Daniele APRILE e di € 200,00(duecento/00) di ammenda per la società ASD CAMPUS EUR;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.   

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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