F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 133/AA del 06/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASTORI – TEOFANI – ASD HONEY SOCCER CITY
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1429 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Tamara PASTORI, Dario TEOFANI, e della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY avente ad oggetto la seguente condotta:
TAMARA PASTORI, Presidente della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto statuito dall’art. 106 N.O.I.F. in materia di svincolo di calciatori “non professionisti”, per aver, nel corso della stagione sportiva 2018/19, preteso che il Sig. Carlo CASTALDI (all’uopo raggiunto, “sollecitato” e intimato telefonicamente in data 13.12.18), genitore dei calciatori minori di età Edoardo e Giacomo CASTALDI (ambedue nati il 23.01.2004) all’epoca formalmente tesserati per la A.S.D. HONEY SOCCER CITY, effettuasse in favore della Società il preventivo pagamento di una somma di denaro (pagamento poi effettivamente avvenuto nella misura di €. 320,00 pari ad una quota parte dell’annuale importo richiesto dalla Società quale corrispettivo per l’iscrizione e partecipazione alla propria scuola calcio) al fine di veder concessa la lista di “svincolo” ai sopra nominati due calciatori, ovvero, di rendere possibile che gli stessi fossero “sciolti” dal vincolo del tesseramento all’epoca in essere per la Società;
DARIO TEOFANI, Dirigente della società A.S.D. HONEY SOCCER CITY all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto statuito dall’art. 106 N.O.I.F. in materia di svincolo di calciatori “non professionisti” per aver, nel corso della stagione sportiva 2018/19, preteso che il Sig. Carlo CASTALDI (all’uopo raggiunto, “sollecitato” e intimato telefonicamente in data 13.12.18), genitore dei calciatori minori di età Edoardo e Giacomo CASTALDI (ambedue nati il 23.01.2004) all’epoca formalmente tesserati per la A.S.D. HONEY SOCCER CITY, effettuasse in favore della Società il preventivo pagamento di una somma di denaro (pagamento poi effettivamente avvenuto nella misura di €. 320,00 pari ad una quota parte dell’annuale importo richiesto dalla Società quale corrispettivo per l’iscrizione e partecipazione alla propria scuola calcio) al fine di veder concessa la lista di “svincolo” ai sopra nominati due calciatori, ovvero, di rendere possibile che gli stessi fossero “sciolti” dal vincolo del tesseramento all’epoca in essere per la Società;
A.S.D. HONEY SOCCER CITY, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti addebitabili ai loro tesserati sopra citati;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Dario TEOFANI e Tamara PASTORI in proprio e, in qualità del legale rappresentante, per conto della A.S.D. HONEY SOCCER CITY;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per la Sig.ra Tamara PASTORI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Dario TEOFANI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. HONEY SOCCER CITY;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.