F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 07/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: PASQUANTONIO – MAINARDI – U.S.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 176 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PASQUANTONIO, Nicola MAINARDI, e della società U.S. GOVERNOLESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO PASQUANTONIO, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico ( allenatore di base - codice 112.451) all’epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, e dell'art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in relazione all'art.40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nel mese di giugno 2019, allorché era tesserato per la società SAN LAZZARO, attività di proselitismo e/o comunque volta al trasferimento ed al collocamento nella stagione sportiva 2019/2020 per la società U.S. GOVERNOLESE di giovani calciatori tesserati nella stagione sportiva 2018/2019 per le società SAN LAZZARO;

 

NICOLA MAINARDI, dirigente tesserato per la società U.S. GOVERNOLESE all’epoca dei fatti, in violazione dell'art.4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, per aver svolto nel mese di giugno 2019, allorché era tesserato quale dirigente per la società U.S. GOVERNOLESE, attività di proselitismo e/o comunque volta al trasferimento ed al collocamento nella stagione sportiva 2019/2020 per la stessa società U.S. GOVERNOLESE di giovani calciatori tesserati nella stagione sportiva 2018/2019 per le società SAN LAZZARO;

 

U.S. GOVERNOLESE, per responsabilità oggettiva per le condotte antiregolamentari, ai sensi dell’art.6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, ascritte al dirigente tesserato sopra citato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Paolo PASQUANTONIO, Nicola MAINARDI e da Mario GUERNIERI nella qualità di legale rappresentante per conto della società U.S. GOVERNOLESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Paolo PASQUANTONIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MAINARDI, e di € 300,00(trecento/00) per la società U.S. GOVERNOLESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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