F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 137/AA del 11/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: VRENNA- FC CROTONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 240 pf 19-20 adottato nei confronti del Sig. Raffaele VRENNA e della società F.C. CROTONE S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RAFFAELE VRENNA, Direttore Generale dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Crotone s.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel corso dell’Assemblea ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B, tenutasi a Milano in data 12/09/2019, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del sig. Campedelli Luca, Presidente della società A.C. Chievo Verona s.r.l.;

 

F.C. CROTONE S.r.l., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte all’epoca dei fatti al proprio Direttore Generale Raffaele VRENNA;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni VRENNA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. CROTONE S.r.l. e Raffaele VRENNA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

 

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione e di € 3.000,00 (tremila/00) per il Sig. Raffaele VRENNA e di € 3.000,00 (tremila/00) per la società F.C. CROTONE S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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