F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 11/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIANFA – COLASANTI – GALASSETTI – ASD MONTE SAN GIOVANNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1449 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Pietro CIANFA, David COLANSANTI, Paolo GALASSETTI e della società ASD MONTE SAN GIOVANNI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PIETRO CIANFA, presidente della Asd Monte San Giovanni, nella stagione 2018/2019, in violazione di cui l’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF, in riferimento all’articolo 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione al combinato disposto degli articoli 23, 1° comma, delle NOIF in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1, punto 14, lettera C) della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere permesso e consentito al Signor Paolo Galassetti, allenatore di base, di  svolgere attività tecnica a favore della Asd Monte San Giovanni, seppur non perfezionando alcun tesseramento con la stessa società. E per aver, inoltre, consentito, permesso e autorizzato, nella sua qualità, di affidare la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di 2° categoria, al Signor David Colasanti, dirigente sprovvisto della necessaria qualifica per la suindicata categoria, in quanto privo dei titoli abilitativi richiesti dalla già richiamata disposizione federale;

 

DAVID COLASANTI, tesserato nella stagione sportiva 2018/2019 con la Asd Monte San Giovanni quale dirigente, in violazione di cui l’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’articolo 23, 1° comma delle NOIF in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1, punto 14, lettera C) della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato il 01/07/2018, per avere assunto senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di 2° categoria, in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento;

 

 

PAOLO GALASSETTI, allenatore di base, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’articolo 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1 e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in riferimento all’articolo 38, comma 1 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2018/2019, svolto attività tecnica a favore della società Asd Monte San Giovanni, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa, comparendo quale allenatore nelle distinte delle seguenti gare: Asd Piazza Tevere - Asd Monte San Giovanni del 24/03/2019; Asd Rufinese - Asd Monte San Giovanni del 27/03/2019; Asd Monte San Giovanni – Polisportiva Susanna del 31/03/2019; Asd Atletico Torano - Asd Monte San Giovanni del 06/04/2019; Asd Poggio San Lorenzo - Asd Monte San Giovanni del 05/05/2019; Asd Monte San Giovanni – Asd Velinia del 12/05/2019, tutte valevoli per il campionato di seconda categoria;

 

ASD MONTE SAN GIOVANNI, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro CIANFA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTE SAN GIOVANNI, e dai sig.ri David COLASANTI e Paolo GALASSETTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi e  10  giorni  di inibizione per il Sig. Pietro CIANFA, di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. David COLASANTI, 3 mesi e 10 giorni di squalifica per il Sig. Paolo GALASSETTI, e di € 335,00 di ammenda per la società ASD MONTE SAN GIOVANNI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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