F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 147/AA del 13/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: AMISTADI – BONINSEGNA – ASD US BAONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 34 pfi 19-20 adottato nei confronti dei sig.ri Massimo AMISTADI, Fabrizio BONINSEGNA e della società US BAONE ASD avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO AMISTADI, Presidente della soc. US BAONE ASD, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di verificare e, di fatto, per aver consentito che il calciatore Debiasi Valentino prendesse parte alle attività sportive ed agonistiche (allenamenti) della prima squadra, in mancanza di valida certificazione medica ai fini della idoneità sportiva, in quanto il certificato del calciatore in questione risultava scaduto alla data del 7.5.2019;

 

FABRIZIO BONINSEGNA, nella qualità di Dirigente della stessa US BAONE ASD, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt., 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, perché si rifiutava di provvedere all’effettuazione di nuova certificazione medica per il calciatore Debiasi, essendo priva di validità quella esistente, adducendone l’inutilità in considerazione della mancanza di poche giornate alla fine del campionato;

 

US BAONE ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo AMISTADI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US BAONE ASD, e dal sig. Fabrizio BONINSEGNA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Massimo AMISTADI, di mesi  1  (uno)  e  giorni  15 (quindici) di inibizione per il Sig. Fabrizio BONINSEGNA e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società US BAONE ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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