F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 149/AA del 13/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALEOTTI – FCD BRERA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1422 pfi 18-19 adottato nei confronti del Sig. Alessandro ALEOTTI e della società FCD BRERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

ALESSANDRO ALEOTTI, Presidente pro tempore della Soc. FCD BRERA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, nonché dell’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato sulla pagina Facebook della Società FCD BRERA un commento alla gara C.S. Locate-F.C.D. Brera del 09.12.2018, Campionato di 1^ categoria C.R. Lombardia, nel quale si attribuivano al Presidente del C.S. Locate, sig. Marazzina Paolo, frasi a contenuto discriminatorio che sarebbero state proferite nei confronti di calciatori della squadra avversaria, fatto questo non risultato provato in sede di indagine ed anzi smentito in particolare dalle dichiarazioni del direttore di gara, sig. Andrea Cannata e dell’osservatore arbitrale designato per la gara predetta, Sig. Paolo Bottini;

 

FCD BRERA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta del suo Presidente, sig. Alessandro Aleotti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro ALEOTTI in proprio, e nella qualità di Presidente, per conto della società FCD BRERA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in  ordine  all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro ALEOTTI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società FCD BRERA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it