F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 151/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CSAKO – ASD TRENTO CLARENTIA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1504 pf 18-19 adottato nei confronti della Sig.ra Rita CSAKO e della società ASD ACF TRENTO CLARENTIA, avente ad oggetto la seguente condotta:
RITA CSAKO, Presidente e legale rappresentante della Società ASD ACF TRENTO CLARENTIA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF, per non aver depositato gli accordi economici sottoscritti con le calciatrici Rioui Safia (tesseramento del 15.10.2015) e Suppi Chiara (tesseramento dell’8.08.2018) per la stagione sportiva 2018/2019, entro il termine del 31/10/2018 stabilito dalla normativa federale, nonché quello sottoscritto con la calciatrice Zordan Silvia (tesseramento del 10.12.2018) entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione dell’accordo medesimo, stabilito dalla normativa federale;
ASD TRENTO CLARENTIA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rita CSAKO in proprio e, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ACF TRENTO CLARENTIA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 45 (quarantacinque) di inibizione per la Sig.ra Rita CSAKO e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per la società ASD ACF TRENTO CLARENTIA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.