F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: SPOSARO – VANGELI – MARUCA – ASD NUOVA CALIMERA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1473 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Gregorio SPOSARO, Saverio VANAGELI, Nicola MARUCA e della società ASD NUOVA CALIMERA avente ad oggetto la seguente condotta:
GREGORIO SPOSARO, allenatore dilettante - codice 123.488 - abilitato F.I.G.C e tesserato per la s.s. 2018/2019 a favore della società A.S.D. Nuova Calimera, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 37, comma 1, ed all’art. 39, lett. E, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l’espletamento di fatto dell’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera al sig. Vangeli Saverio, soggetto non abilitato e privo di qualifica in quanto non iscritto ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, fungendo in tali occasioni da prestanome a favore dello stesso;
SAVERIO VANAGELI, tesserato in qualità di Dirigente della società A.S.D. Nuova Calimera, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver svolto scientemente e consapevolmente pur non avendone titolo in quanto non abilitato e non iscritto in alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico, l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della società A.S.D. Nuova Calimera partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C. R. Calabria, utilizzando a tal fine la funzione di “prestanome” del tecnico abilitato sig. Sposaro Gregorio;
NICOLA MARUCA, Presidente della società A.S.D. Nuova Calimera all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 44, comma 1, del Regolamento L.N.D nonché dell’art. 23 delle NOIF per aver consentito al sig. Vangeli Saverio, persona non abilitata e priva di qualifica, in quanto non iscritta ad alcun Albo o ruolo del Settore Tecnico di svolgere di fatto, nella s.s. 2018/2019 l’attività di allenatore e/o collaboratore tecnico della prima squadra della propria società partecipante al campionato di Seconda Categoria organizzato dalla L.N.D. – C.R. Calabria con il consapevole ausilio del “prestanome” sig. Sposaro Gregorio,
ASD NUOVA CALIMERA, per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente munito di legale rappresentanza nonché agli altri soggetti in quanto società alla quale appartenevano al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gregorio SPOSARO, Saverio VANAGELI e Nicola MARUCA in proprio e, nella qualità di Presidente, per conto della società ASD NUOVA CALIMERA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Gregorio SPOSARO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Saverio VANGELI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Nicola MARUCA e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. NUOVA CALIMERA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.