F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 153/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FOGLIETTA – CIOTOLI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 902 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio FOGLIETTA e Giuseppe CIOTOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIORGIO FOGLIETTA, allenatore iscritto ai ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C. (matricola n. 53155) tesserato per la società A.S.D. Città di Anagni all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento al Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della

F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/19, pag. 17, per essere venuto meno ai doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver consentito al signor Giuseppe Ciotoli, soggetto tesserato per la medesima società in qualità di Dirigente - ma non di allenatore né tanto meno iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C.- di svolgere di fatto il ruolo di allenatore, in collaborazione con lui nel corso delle sedute di allenamento infrasettimanali e in occasione di una gara di campionato, della squadra militante nel Campionato Regionale Under 17 Elite per la stagione sportiva 2018/19;

 

GIUSEPPE CIOTOLI, Dirigente della società A.S.D. Città di Anagni all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento a quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. per la stagione sportiva 2018/19, pag. 17, per essere venuto meno ai doveri di lealtà correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e in particolare per aver svolto, di fatto, il ruolo di allenatore, in collaborazione con il signor Giorgio Foglietta, nel corso delle sedute di allenamento infrasettimanali e in occasione di una gara di campionato, della squadra Under 17 Elite della A.S.D. Città di Anagni per la stagione sportiva 2018/19, nonché per essere stato inserito con il ruolo di massaggiatore in occasione di 10 gare del campionato, pur non essendo abilitato dal Settore Tecnico e senza essere tesserato per la società A.S.D. Città di Anagni né come allenatore, né come operatore sanitario;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giorgio FOGLIETTA e Giuseppe CIOTOLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Giorgio FOGLIETTA, e di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CIOTOLI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it