F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/AA del 21/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: CATTANI – TRENCHI – DRAPNI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 257 pfi 19-20 adottato nei confronti dei Sig.ri Gian Luca CATTANI, Giovanni TRENCHI, e Valerio DRAPNI avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIAN LUCA CATTANI, Rappresentante Legale della Società G.S. COMBISALSO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito l’impiego, in posizione irregolare, del calciatore DRAPNI Valerio, non tesserato per la sua Società ma per la Società Fidenza s.r.l. oggi Fidenza 1922 s.r.l. nel corso della gara Team Carignano – G.S. COMBISALSO del 22.9.2019 (Terza Categoria);

 

GIOVANNI TRENCHI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società G.S. COMBISALSO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 61, comma 1 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara Team Carignano – G.S. COMBISALSO del 22.9.2019, valevole per il campionato di terza categoria, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato per la Società G.S. COMBISALSO ma per la Società Fidenza 1922 s.r.l., il giocatore DRAPNI Valerio, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo;

 

VALERIO DRAPNI, in violazione dell’art. 4, comma 1 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver egli disputato, in posizione irregolare, la gara Team Carignano –

G.S. COMBISALSO del 22.9.2019, valevole per il campionato di terza categoria, nelle fila della G.S. COMBISALSO, senza averne titolo perché non tesserato per la predetta Società ma per la Società Fidenza 1922 s.r.l.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gian Luca CATTANI e dai Sig.ri Giovanni TRENCHI, e Valerio DRAPNI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Gian Luca CATTANI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni TRENCHI e di 2 (due) giornate di squalifica per il sig. Valerio DRAPNI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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