F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 161/AA del 27/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BARLETTA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 132 pf 19-20 adottato nei confronti del Sig. Diego BARLETTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DIEGO BARLETTA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico all’epoca dei fatti (allenatore giovani calciatori codice 159.278), in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, perché nella domanda di partecipazione al “Corso per l’abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori Uefa Grassroots C Licence”, indetto a Milano dal 29/04/19 al 22/06/19, bandito con C.U. n. 180 18/19 del 07/03/19, con l’autocertificazione di cui allegato B, ha dichiarato falsamente il possesso dell’attestato di partecipazione al corso regionale CONI-FIGC per istruttore di scuola calcio allegando fotocopia di detto documento con evidenti e grossolane modifiche del nominativo del partecipante e pertanto artefatto nell’indicazione del nominativo BARLETTA Diego;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego BARLETTA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 (otto) mesi di squalifica per il Sig. Diego BARLETTA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)  nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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