F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 163/AA del 27/11/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FINESCHI – S.S.D. SIENA NORD A.R.L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 32 pf 19-20 adottato nei confronti della Sig. Michele FINESCHI e della società S.S.D. SIENA  NORD A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

MICHELE FINESCHI, Consigliere Delegato della Società S.S.D. Siena Nord A.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis del previgente Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 28 del Regolamento S.G.S., nonché del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02.07.2018 Stagione Sportiva 2018 – 2019, ai sensi dei quali tutti i tesserati per la Federazione devono rispettare le normative federali in occasione dello svolgimento di tornei giovanili, per aver consentito alla Società da egli presieduta di prendere parte al Torneo « Trofeo Di Re », manifestazione sportiva organizzata senza la preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali e svoltasi nel dicembre del 2018 a Latina, omettendo di accertare preventivamente che lo stesso avesse le prescritte autorizzazioni federali;

 

 

S.S.D. SIENA NORD A.R.L, per responsabilità diretta ai sensi del previgente art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti addebitati all’allora Consigliere Delegato Sig. Michele Fineschi;

 

 

vista la richiesta di  applicazione  della sanzione ex art. 126 del  Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Michele FINESCHI, in proprio e in qualità di Consigliere Delegato per conto della società S.S.D. SIENA NORD A.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 30 (trenta) di inibizione per il Sig. Michele FINESCHI e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società

S.S.D. SIENA NORD A.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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