F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 168/AA del 02/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: PAPAGNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 208 pf 19-20 adottato nei confronti della Sig.ra Alessandra PAPAGNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ALESSANDRA PAPAGNI, Presidente della A.S.D. ARCADIA BISCEGLIE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 93, comma 1, e 94 N.O.I.F., 46, comma 1, Regolamento della

L.N.D. e al C.U. n. 84 punto a) del 12.08.16 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 21.09.2016 e nella propria qualità di legale rappresentante della menzionata Società, un accordo economico con il Sig. Nicola VENTURA, all’epoca dei fatti Allenatore di calcio a 5 iscritto nei ruoli del S.T.F., avente ad oggetto l’acquisizione, per la stagione sportiva 2016/17, delle prestazioni professionali di quest’ultimo soggetto quale Allenatore della Prima Squadra della citata Società partecipante, per quella stagione sportiva, al Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A Elite, organizzato dalla Divisione calcio a 5 della L.N.D., contenente il riconoscimento in favore dello stesso, oltre che di un premio di tesseramento annuale pari ad € 3.000,00 (e come tale conforme e aderente al limite massimo fissato per gli Allenatori dilettanti partecipanti per la ridetta stagione sportiva 2016/17 al Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie A Elite dal citato C.U. n. 84, punto a, del 12.08.16 F.I.G.C. L.N.D.) anche di una serie di voci di rimborso spese (segnatamente: a) rimborso spese connesso al trasferimento del tecnico dalla sua residenza fino alla sede della società o al campo di allenamento quantificato forfetariamente in € 200,00 mensili; b) rimborso spese di € 500,00 in caso di prolungamento del rapporto oltre il termine del 30 aprile 2017; c) premio straordinario di € 500,00 in caso di raggiungimento di taluni obiettivi stagionali) non previste dall’ “Accordo Tipo tra Società ed Allenatori Dilettanti” di cui al ridetto C.U. n. 84 del 12.08.16 F.I.G.C. L.N.D. o, per meglio dire, non contenute e conformi entro i limiti e alle modalità di corresponsione in tema previsti/e da tale Accordo; nonché per aver omesso di aver cura di far uso, per la redazione in forma scritta del predetto accordo economico sottoscritto in data 21.09.16, dell’apposito modello di accordo-tipo predisposto dalla Divisone calcio a 5 d’intesa con la L.N.D. in difetto di quanto previsto dalla richiamata normativa di riferimento;

 

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alessandra PAPAGNI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) di inibizione per la Sig.ra Alessandra PAPAGNI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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