F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 172/AA del 05/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIUDICE – ASD SPORT ZONE – PETROSINO – PETROSINO – ROSCIANO – MARINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco GIUDICE, Italo PETROSINO, Rodolfo PETROSINO, Domenico ROSCIANO, Michele MARINO e della società ASD SPORT ZONE, avente ad oggetto la seguente condotta:
MARCO GIUDICE, Presidente della ASD Sport Zone all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Petrosino Rodolfo e Marino Michele, di sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nelle gare ASD Sport Zone – Atletico Caselle del 7.1.2018 e Fevian Soccer Academy – ASD Sport Zone dell’8.4.2018 valevoli per il Campionato Giovanissimi Provinciale;
ITALO PETROSINO, Dirigente Accompagnatore della ASD Sport Zone all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della ASD Sport Zone in occasione della gara ASD Sport Zone – Atletico Caselle del 7.1.2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Petrosino Rodolfo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
DOMENICO ROSCIANO, Dirigente Accompagnatore della ASD Sport Zone all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5 delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della ASD Sport Zone in occasione della gara Fevian Soccer Academy – ASD Sport Zone dell’8.4.2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Marino Michele, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
RODOLFO PETROSINO, calciatore, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara ASD Sport Zone – Atletico Caselle del 7.1.2018 valevole per il Campionato Giovanissimi Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
MICHELE MARINO, calciatore, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Fevian Soccer Academy – ASD Sport Zone dell’8.4.2018, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
ASD SPORT ZONE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;
vista la richiesta di applicazione della sanzione dell’art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco GIUDICE in proprio e nella qualità di legale rappresentante per conto della ASD SPORT ZONE, Italo PETROSINO, Domenico ROSCIANO, Rodolfo PETROSINO, Michele MARINO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco GIUDICE, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Italo PETROSINO, 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Rodolfo PETROSINO, 1 (uno) giornata di squalifica per il Sig. Michele Marino, e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la ASD SPORT ZONE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.