F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 179/AA del 13/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: FAZIO – MILITELLO – ASD CITTA’ DI COMISO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 359 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Paolo FAZIO, Davide MILITELLO e della società A.S.D. CITTA’ DI COMISO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

PAOLO FAZIO, tesserato quale Direttore Sportivo della società A.S.D. Città di Comiso all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportivo in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportivo, per avere rilasciato dichiarazioni violative di norme federali in quanto gravemente lesive dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A e dei suoi associati, mettendone in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato, quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso;

 

 

DAVIDE MILITELLO, tesserato quale Collaboratore della società A.S.D. Per Scicli all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 2, comma 1, ed art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma 1, 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato un commento dal proprio profilo social Facebook violativo di norme federali in quanto lesive dell’onore, del decoro e del prestigio non solo dell’A.I.A e dei suoi associati, mettendone in dubbio la loro effettiva capacità di assolvere compiutamente al ruolo istituzionale affidato, quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso;

 

 

A.S.D. CITTA’ DI COMISO, in violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal suo Direttore Sportivo sig. Paolo Fazio;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo FAZIO, Davide MILITELLO e del Sig. Salvatore SCIFO, in qualità di legale rappresentante per conto della società A.S.D. CITTA’ DI COMISO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Davide MILITELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Paolo FAZIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI COMISO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 



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