F.I.G.C. – Presidente Federale – 2019-2020 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 180/AA del 13/12/2019 – Applicazione di sanzione ex art. 126 sexies CGS formulata da: BONETTI – CORBETTA – TADINI – LORINI – GARAVAGLIA – GRANDE – CATTAFI – ATLETICO ALCIONE – ALCIONE MILANO – AC MAZZO 80 – UNIVERSAL SOLARO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 19/20 adottato nei confronti del Sig. Mayco BONETTI, Giancarlo CORBETTA, Lorenzo TADINI, Mauro LORINI, Pietro GARAVAGLIA, Oscar GRANDE, Maurizio Rosario CATTAFI, e delle società ATLETICO ALCIONE SSD ARL, ALCIONE MILANO SSD ARL, AC MAZZO 80 SSDRL e ASD UNIVERSAL SOLARO avente
ad oggetto la seguente condotta:
Mayco BONETTI, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base – codice 48.451) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per avere, nel mese di giugno 2019, contattato e svolto attività collegata al trasferimento ed al collocamento, nella successiva stagione sportiva 2019/2020, di giovani calciatori all’epoca tesserati per la società AS MAZZO 80 SSDRL, e per aver organizzato un raduno-allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZO 80 SSDARL e di altre società, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;
Giancarlo CORBETTA, dirigente tesserato per la società ALCIONE MILANO SSDARL nonché dirigente di fatto della società ATLETICO ALCIONE SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per aver partecipato all’organizzazione di un raduno- allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZEO 80 SSDARL e di altre società, sotto la direzione tecnica di BONETTI Mayco all’epoca tesserato per la società AS MAZZO 80 SSDRL, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;
Lorenzo TADINI, dirigente tesserato per la società ALCIONE MILANO SSDARL nonché dirigente di fatto della società ATLETICO ALCIONE SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per aver partecipato all’organizzazione di un raduno- allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZEO 80 SSDRL e di altre società, sotto la direzione tecnica di BONETTI Mayco all’epoca tesserato per la società AS MAZZO 80 SSDRL, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;
Mauro LORINI, Presidente e legale rappresentante della società ATLETICO ALCIONE SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.2.6 del C.U. FIGC Settore Giovanile e Scolastico n.1 stagione sportiva 2018/2019 del 02.07.2018, per aver consentito e/o comunque non impedito l’organizzazione di un raduno-allenamento in data 16.06.2019 presso il campo sportivo posto in via Olivieri 13 Milano in uso alle società ALCIONE MILANO SSDARL e ATLETICO ALCIONE SSDARL con giovani calciatori della società AS MAZZO 80 SSDRL e di altre società, sotto la direzione tecnica di BONETTI Mayco all’epoca tesserato per la società AS MAZZO 80 SSDRL, senza alcuna autorizzazione sia delle società di appartenenza dei giovani calciatori che del competente Comitato Regionale Figc;
Pietro GARAVAGLIA, Presidente e legale rappresentante della società AS MAZZO 80 SSDRL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per aver consentito e comunque non impedito al tecnico GRANDE Oscar di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l'attività di allenatore dapprima per la società ASD UNIVERSAL SOLARO e successivamente, dopo l’esonero, per la società AS MAZZO 80 SSDRL;
Oscar GRANDE, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base- codice 114.865) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed all'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in relazione a quanto previsto dall'art.40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2018/2019, con il consenso di entrambe le società, l’attività di allenatore dapprima per la società ASD UNIVERSAL SOLARO e successivamente, dopo l’esonero, per la società AS MAZZO 80 SSDRL;
Maurizio Rosario CATTAFI, Presidente e legale rappresentante della società ASD UNIVERSAL SOLARO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 4 delle N.O.I.F., per aver consentito e/o comunque non impedito al tecnico GRANDE Oscar di svolgere nel corso della medesima stagione sportiva 2018/2019 l'attività di allenatore dapprima per la società ASD UNIVERSAL SOLARO e successivamente, dopo l’esonero, per la società AS MAZZO 80 SSDRL;
ATLETICO ALCIONE SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante LORINI Mauro, ai dirigenti di fatto Giancarlo CORBETTA e Lorenzo TADINI e all’allenatore Mayco BONETTI;
ALCIONE MILANO SSD ARL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte ai propri dirigenti tesserati Giancarlo CORBETTA e Lorenzo TADINI;
AC MAZZO 80 SSDRL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Pietro GARAVAGLIA e all’allenatore Oscar GRANDE;
ASD UNIVERSAL SOLARO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte antiregolamentari ascritte al Presidente e legale rappresentante Maurizio Rosario CATTAFI e all’allenatore Oscar GRANDE;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mayco BONETTI, Giancarlo CORBETTA, Lorenzo TADINI, Mauro LORINI, Pietro GARAVAGLIA, Oscar GRANDE, Maurizio Rosario CATTAFI, e dalle società ATLETICO ALCIONE SSD ARL, ALCIONE MILANO SSD ARL, AC MAZZO 80 SSDRL e ASD UNIVERSAL SOLARO in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Mayco BONETTI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giancarlo CORBETTA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Lorenzo TADINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Mauro LORINI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Pietro GARAVAGLIA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Oscar GRANDE, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Maurizio Rosario CATTAFI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ATLETICO ALCIONE SSD ARL, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ALCIONE MILANO SSD ARL, di €300,00 (trecento/00) di ammenda per la società AC MAZZO 80 SSDRL e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD UNIVERSAL SOLARO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
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